Biglietti aerei, prezzo può aumentare solo nei pacchetti vacanza
08 Maggio 2026, 12:09
EPA/FILIP SINGER
Anche in presenza di un aumento del prezzo del carburante, le compagnie aeree non possono aumentare ex-post i prezzi dei biglietti già acquistati. La questione sarà chiarita dalla Commissione europea che si apparesta a varare un pacchetto di linee guida dedicato al settore del trasporto aereo nel pieno della crisi in Medio Oriente.
Le misure, non vincolanti, riguarderanno in particolare le norme sugli slot aeroportuali, il divieto di rifornimento in volo, gli obblighi di servizio pubblico e l’uso di altri combustibili importati, in particolare quello statunitense di tipo A ad oggi non utilizzato in Europa.
Come già affermato, Bruxelles chiarirà che è “la carenza di carburante” la sola “circostanza straordinaria” che può esonerare le compagnie dall’obbligo di compensazione dei consumatori per una tratta annullata. Non l’aumento dei prezzi del carburante. Sul fronte normativo, Bruxelles chiarirà che non è necessaria al momento una modifica della legislazione visto che già sono in essere una serie di flessibilità, in particolare sulle fasce orarie, di cui le compagnie aeree possono beneficiare.
Dal canto suo, Assoutenti ribadisce che il prezzo dei biglietti aerei può essere aumentato solo in presenza di pacchetto turistico che preveda espressamente tale possibilità. “In base alle disposizioni in vigore introdotte in Italia dal Codice del turismo, e richiamate anche dall’Unione Europea, esiste la possibilità che all’utente che abbia acquistato un pacchetto vacanza sia richiesto un supplemento legato ai prezzi del carburante per aerei – spiega il presidente Gabriele Melluso -. Un aumento che non può superare l’8% del valore del pacchetto e può essere richiesto solo a determinate condizioni. In caso di aumenti superiori all’8%, ai consumatori viene riconosciuta la possibilità di disdire il contratto di viaggio senza alcuna penale, ottenendo il rimborso totale di quanto speso”.
In base agli articoli 39 e 40 del Codice del turismo, infatti, “dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente”, “solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto”.
Se l’aumento richiesto supera l’8% del valore del pacchetto – ricorda Assoutenti – il viaggiatore “può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso”. “E’ importante quindi che i passeggeri che hanno stipulato un contratto di viaggio e si vedono richiedere supplementi leggano con attenzione le condizioni del pacchetto, contestando qualsiasi violazione della normativa”, conclude Melluso.