Nei casi di voli in partenza da uno Stato Ue, e con coincidenza e destinazione in Paesi terzi, tutto con un’unica prenotazione, il vettore aereo che ha operato il primo volo è tenuto a compensare i passeggeri che abbiano subito un ritardo prolungato all’arrivo, anche se questo è operato da un vettore aereo non comunitario. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue in una sentenza che vede alcuni cittadini contro la compagnia ceca Ceske aerolinie.
I passeggeri sono partiti da Praga con un volo Ceske arrivato in orario ad Abu Dhabi, dove avevano la coincidenza Etihad Airways per Bangkok. Questa seconda tratta ha fatto un ritardo di più di tre ore che “può dar luogo a una compensazione pecuniaria dei passeggeri ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei”, spiega la Corte. Ma la Ceske non ritiene di essere responsabile per la tratta operata da Etihad ed ha rifiutato la compensazione. Ora però la Corte ha invece stabilito che è tenuta al rimborso perché “nell’ambito dei voli con una o più coincidenze che siano stati oggetto di un’unica prenotazione, il vettore aereo operativo che ha realizzato la prima tratta non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo successivo ad opera di un altro vettore aereo”.