Il Sindacato italiano balneari si dice “fiducioso” sulla decisione del Consiglio di Stato in merito alla validità della legge che concede la possibilità di estendere fino al 2033 gli attuali diritti sul demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo sospendendo la direttiva Bolkestein. “La legge 145/2018 è conforme al diritto europeo e comunque l’eventuale sua disapplicazione non spetta né alla Pubblica amministrazione e neppure ai Giudici Ordinari”, affermano in una nota il presidente del Sib Antonio Capacchione e il presidente regionale per la Toscana Stefania Frandi, avvocati con patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori, presenti in persona alla seduta odierna del Consiglio di Stato sul tema.
“Siamo fiduciosi ancorché convinti che la ‘questione balneare’ non debba essere risolta dai giudici ma dal Governo e dal Parlamento attraverso i quali si esplica la sovranità – affermano -. Ci auguriamo e ci stiamo adoperando affinché queste Istituzioni si assumano per intero la responsabilità di tutelare le 30.000 aziendale balneari e, con essi, salvaguardare un pezzo importante dell’economia e della storia del nostro Paese”.
La partecipazione alla seduta odierna, sottolineano, “ha contribuito a dimostrare e sottolineare alla Corte la rilevanza nazionale della futura decisione sul destino delle decine di migliaia di famiglie che rappresentiamo”. Il Consiglio di Stato, il cui presidente Patroni Griffi ha diretto con competenza ed attenzione la discussione, ha riservato le cause per la decisione, che sarà depositata nelle prossime settimane, sottolinea il Sib.
“Non si esclude che la questione sia rimessa alla Corte Costituzionale stante le possibili conseguenze penali e di lesioni dei diritti fondamentali, come il diritto di proprietà di una eventuale disapplicazione della norma nazionale in favore di quella europea – afferma quindi il sindacato dei balneari -. Così come è anche possibile la rimessione alla Corte di Giustizia su una serie di questioni: dall’estraneità al Trattato Europeo di una armonizzazione in materia di turismo alla lesione del diritto di proprietà aziendale del concessionario o anche su altri aspetti specifici come l’assenza di una definizione europea del presupposto della “scarsità di risorsa”.