venerdì, 29 Marzo 2024

Minerva Airlines, il Tribunale ha dichiarato il fallimento

La società era in amministrazione controllata dal 24 febbraio

Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato il fallimento della compagnia aerea Minerva Airlines. La società era in amministrazione controllata dal 24 febbraio
scorso. La decisione del Tribunale è giunta dopo che il 7 luglio scorso, i commissari straordinari avevano chiesto la conversione della procedura in fallimento per avere constatato l’impossibilità di raggiungere un accordo transattivo con l’Alitalia per una ripresa dell’ attività. La Minerva Airlines ha la propria sede sociale a Catanzaro, ma la sede d’armamento si trova nell’ aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari. Il Tribunale di Catanzaro ha
nominato giudice delegato Maria Carmela Andricciola e curatore l’avvocato Giuseppe Iannello. Nel dispositivo dei giudici si ripercorre la storia della
compagnia area dopo l’ ammissione all’ amministrazione straordinaria e della trattativa condotta con Alitalia per il raggiungimento di un accordo.
L’ accordo prevedeva, nel primo periodo, la stipula di un contratto di wet lease con l’ utilizzo di due aeromobili, uno già in possesso della Minerva e l’ altro che sarebbe stato messo a disposizione dall’ Alitalia che poi avrebbe dovuto
sostituire l’ aereo della Minerva con altri tre. Così facendo, ricordano i giudici, ”la flotta della Minerva sarebbe stata costituita da quattro Atr con servizio di feederaggio per l’aeroporto di Malpensa da Genova, Trieste e Perugia. ”Sia pure con le dovute riserve, dovute all’ esigenza di coprire un costo di riavvio delle attività – scrivono i giudici – l’ accordo appariva a giudizio del tribunale idoneo a garantire la possibilità di recupero dell’ equilibrio economico e finanziario dell’ impresa”. Il 7 maggio, vista l’ impossibilità, dopo mesi di trattative, di una definizione di rapporti, i commissari avevano già depositato istanza di conversione in fallimento ma il
Ministero chiese di proseguire le trattative che, ricordano i giudici, vennero riprese a giugno. L’ ultima proposta elaborata dai commissari e portata all’
Alitalia prevedeva la disponibilità della compagnia di bandiera alla stipula di un contratto di wet lease per quattro Atr 42 e la concessione in locazione di cinque aeromobili per 24 mesi, nonché alla messa a disposizione del manager cui affidare la conduzione tecnico-operativa dell’ azienda. ”Al vaglio della
compagnia stessa – è scritto nel dispositivo del Tribunale – erano poi due opzioni alternative dirette ad assicurare l’equilibrio di bilancio iniziale: accettazione da parte dell’Alitalia di uno dei soggetti presentatisi per l’ assunzione del ramo di azienda, Airblu e Mkt Consulting Eurofly, ovvero messa a
punto di un piano finanziario di riavvio con sollievo del fabbisogno dei primi mesi pari a 1,5 milioni di euro in forma di anticipazioni contrattuali, il tutto nelle more della realizzazione del piano di cessione del ramo d’ azienda. Tuttavia, il 28 giugno, l’ Alitalia faceva pervenire ai commissari una missiva con la quale, dopo avere preso atto del ritiro da parte dell’ imprenditore che affiancava la Friulia Spa dal progetto di affitto del ramo di azienda, della necessità che Alitalia mettesse a disposizione sia il manager cui affidare
la conduzione tecnico-operativa dell’ azienda, in attesa della cessione, che l’ ammontare di un milione e mezzo di euro e, in ragione degli esigui margini di tempo disponibili alla ricerca di ulteriori alternative idonee a superare tali difficoltà, revocava ogni interesse alla definizione transattiva dei rapporti con la Minerva”. Oltre a questo, affermano i giudici, i commissari, nella loro
relazione, hanno evidenziato che a causa del tempo trascorso senza il riavvio delle attività ”è venuta a mancare la coesione aziendale, si e’ verificato l’ esodo del personale più qualificato, i voli non sono ripresi, con la conseguenza che sono venuti meno i presupposti delle licenze di operatori aeronautico e, infine, si è avuto un aggravamento delle posizioni debitorie e ciò a causa della presenza di costi fissi sopportati nel corso della procedura”. Vista la situazione il Tribunale, è scritto nella motivazione, ”non può pertanto che prendere atto dell’ impossibilità di utile prosecuzione della procedura di
amministrazione straordinaria e accoglie l’ istanza di conversione della stessa in fallimento”.

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