Passeggeri indisciplinati, il risarcimento resta dovuto
15 Luglio 2026, 09:12
Con l’avvio del picco dei viaggi nell’estate 2026, torna in primo piano il tema dei diritti dei passeggeri e delle tutele in caso di ritardi o cancellazioni.
Secondo gli esperti di diritto aeronautico di AirAdvisor, le compagnie aeree ricorrono sempre più spesso a un’interpretazione errata e strumentale di una storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-74/19), utilizzandola come esenzione automatica e generalizzata dall’obbligo di risarcimento previsto dal Regolamento UE261 nei casi che coinvolgono ‘passeggeri indisciplinati’.
I legali avvertono: la presenza di un passeggero molesto o alterato a bordo non costituisce una ‘circostanza eccezionale’ automatica in grado di sollevare il vettore dalle sue responsabilità.
“Un passeggero indisciplinato non esonera in automatico la compagnia aerea. Se il personale ha ignorato segnali d’allarme all’imbarco o ha servito troppo alcol a bordo, ai passeggeri non può essere negato il risarcimento invocando semplicemente le circostanze eccezionali”, ha detto Cristiana Toscano e Francesca Coppola, Aviation Lawyers di AirAdvisor.
“Tutto dipende dalle prove. Un improvviso problema psichiatrico a bordo è imprevedibile, ma imbarcare un passeggero già visibilmente alterato è una responsabilità del vettore. Le compagnie non possono usare ‘passeggero indisciplinato’ come una parola d’ordine per azzerare i diritti dei passeggeri”, ha aggiunto. Anton Radchenko, CEO di AirAdvisor.
La normativa europea prevede infatti un rigido test cumulativo in quattro punti che la compagnia aerea deve soddisfare per poter respingere legittimamente una richiesta di risarcimento (fino a 600 euro per ritardi superiori a 3 ore, cancellazioni con meno di 14 giorni di preavviso o dirottamenti):
Imprevedibilità: Il comportamento deve essere realmente imprevedibile. Se un passeggero mostrava evidenti segni di alterazione o aggressività già al gate e il personale ha comunque consentito l’imbarco, il requisito decade.
Nesso causale diretto: Il vettore deve dimostrare un collegamento inequivocabile tra l’episodio e il ritardo specifico, senza appellarsi a generici disservizi avvenuti in tratte precedenti.
Assenza di responsabilità del vettore: La compagnia non deve aver contribuito all’evento, ad esempio ignorando i segnali di rischio o somministrando quantità eccessive di alcolici a bordo.
Obbligo di limitare il disservizio: Devono essere dimostrate tutte le misure ragionevoli adottate per contenere il ritardo, inclusa la rapida riprotezione dei passeggeri.
Nonostante la IATA registri un lieve miglioramento globale degli incidenti a bordo (passati da uno ogni 307 voli nel 2024 a uno ogni 355 nel 2025), il forte volume di traffico estivo rischia di lasciare a terra migliaia di viaggiatori a cui viene negato ingiustamente l’indennizzo.
Il rapporto completo e la metodologia sono disponibili all’indirizzo:
https://airadvisor.com/en/blog/unruly-passenger-flight-compensation