sabato, 23 Novembre 2024

Tassa soggiorno, l’albergatore non è responsabile d’imposta

Tra le lacune della normativa anche quelle che riguardano ‘obblighi’ gestori strutture ricettive

Lacune e criticità nella normativa della tassa di soggiorno introdotta recentemente in molti comuni italiani. Le segnala Angelo Cuva, avvocato e docente di Scienza delle Finanze presso l'Università di Palermo, che insieme a Pasquale Vagnarelli, avvocato del Foro di Palermo, sulla rivista specialistica  "Norma" hanno pubblicato un articolo dal titolo "Imposta di soggiorno: disciplina e questioni aperte".
Secondo i due avvocati, in particolare, tali lacune riguardano la potestà legislativa regionale e gli ‘obblighi' che spettano ai soggetti responsabili delle strutture ricettive. "Tali criticità – sostengono Cuva e Vagnarelli – appaiono così rilevanti da far sorgere dubbi sulla legittimità dell'intero impianto normativo e sono certamente foriere di un ampio contenzioso in materia che però non ha impedito una diffusa attuazione del tributo nei comuni italiani".
Per quel che riguarda gli "obblighi" dei soggetti responsabili delle strutture ricettive, in un tale contesto di carenza normativa, la giurisprudenza amministrativa sembra aver assunto un certo orientamento, confermato dalle recentissime pronunce del Tar Veneto e del Tar Sicilia, secondo il quale il gestore dell'albergo non assume il ruolo di sostituto o responsabile d'imposta. Piuttosto  riscuote il tributo non per un "interesse proprio, connesso ad un possibile guadagno ricavabile dall'attività di riscossione, ma per agevolare il proprio interesse di gestore della struttura ricettiva e senza che da tali attività strumentali possa ricavare un beneficio economico". Per l'eventuale mancato pagamento del tributo potrà essere sanzionato solo il cliente, unico soggetto passivo dell'imposta.
"Ai gestori, invece, sono affidati l'obbligo di rendere una dichiarazione periodica del numero di pernottamenti imponibili, di rilasciare quietanza per l'avvenuto pagamento dell'imposta e, confermando che sono solo gli ospiti degli alberghi i soggetti passivi dell'imposta, di versare periodicamente le somme riscosse (e non quelle dovute) al Comune". Conseguentemente è stato precisato che gli importi dovuti ma non corrisposti dai soggetti che soggiornano nelle strutture alberghiere "possono essere recuperati coattivamente dal Comune esclusivamente nei loro confronti, sulla base delle dichiarazioni dei gestori delle strutture ricettive".

 

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