Classificazione strutture ricettive, come pagare i 75 euro?


La nuova legge regionale 6/2025 che impone nuovi obblighi per le strutture ricettive continua a suscitare perplessità.

Da alcune segnalazioni pervenute a Travelnostop.com da parte di operatori del ricettivo è impossibile pagare i 75 euro previsti contestualmente all’invio di tutte le segnalazioni e le comunicazioni di classificazione, rinnovo della classificazione, variazione della classificazione, modifica della classificazione, così come previsto dal nuovo decreto attuativo.

Il pagamento, infatti, dovrebbe avvenire tramite due distinti versamenti: un primo di 37,50 euro (Titolo 3 –Tipologia 100 – Categoria 2 – Capitolo di entrata n. 8585) al Diparttimento Turismo dell’assessorato regionale del turismo e un altro della medesima cifra (Titolo 3 –Tipologia 100 – Categoria 2 – Capitolo di entrata n. 8586) al Dipartimento dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Le ricevute dei due versamenti sopra indicati dovrebbero essere inviate, unitamente all’istanza, al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Il mancato versamento di anche di una sola delle due quote comporta l’invalidità dell’istanza.

Tutto chiaro. O quasi visto che a seguito di verifica presso il portale della Regione Siciliana per i pagamenti on line nell’ambito dei Dipartimenti sopra citati, non risultano i capitoli 8585 e 8586. La mancanza di tali capitoli non permette all’utenza di provvedere al pagamento online pagoPA.

E così gli operatori si chiedono “perché vengono resi noti i codici IBAN, se le Pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pagare – esclusivamente – con il sistema pagoPA e, ancora, perché non sono stati inseriti i capitoli 8585 e 8586 previsti dal Decreto dell’assessorato del turismo 2014/2025 articolo 11 nel sistema di pagamento della Regione Siciliana?”.

Abbiamo chiesto chiarimenti a Saverio Panzica, esperto di legislazione turistica, secondo cui per tutti gli enti pubblici è obbligatorio aderire al sistema pagoPA. “La piattaforma pagoPA – ribadisce Panzica – è prevista all’articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005 e, per legge, sono tenute per legge ad aderire al sistema di pagamento pagoPA (ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2 del CAD e dell’art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012) tutte le Pubbliche Amministrazioni (cfr. FAQ su ambito soggettivo) che devono utilizzarlo in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso”.

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