lunedì, 23 Dicembre 2024

Quali strutture ricettive possono proseguire l’attività

(di Saverio Panzica) In questi giorni di marzo, in cui la primavera, timidamente fa capolino con i suoi colori i suoi profumi, dobbiamo confrontarci con un nemico che sta seriamente minacciando la nostra libertà e l’apparato economico planetario.
Ma, guai, a perdere la testa a farci sconfortare e, tantomeno, deprimere. Allora voglio aprire queste mie riflessioni con due notizie positive; la prima riguarda il coronavirus: il numero dei decessi e dei contaminati dal giorno 22 marzo 2020 è diminuito, questo ci dà grandi speranze perché conferma le ipotesi scientifiche sulle previsioni di uno, sperato, miglioramento della lotta contro questo nemico terribile perché sconosciuto.
L’altra notizia positiva mi viene suggerita dall’amico Giusi Farinella, gestore di un albergo di Cefalù, il Costa Verde, che ha condiviso su Facebook la sua gioia in merito ad alcune prenotazioni
pervenutegli dal mercato francese per la prossima, immediata, stagione estiva. Una positività che, spero, possa essere contagiosa, e che dobbiamo fare girare e trasmettere il più possibile.
Ma riprendo il tema di questo mio articolo: quali strutture ricettive possono proseguire la loro attività in tempo di Corona virus.

Sicuramente le strutture alberghiere e similari di cui al codice ATECO 5.1, citato tra i codici di attività che riguardano le attività produttive, di cui al DPCM 22 marzo 2020 – ALLEGATO.
Tengo a specificare che con il termine: “similari” non possono che intendersi le altre tipologie alberghiere quali: residenze turistico alberghiere, villaggi albergo, motels e, in quelle regioni che le hanno normato, le residenze d’epoca alberghiere.

La Sicilia, purtroppo, non ha promulgato alcuna norma per le residenze d’epoca, nonostante le nostre città siano ricche di dimore storiche e in alcuni disegni di legge, attualmente presenti presso l’Assemblea regionale siciliana, siano state presentate proposte per normare le residenze d’epoca sia alberghiere che extralberghiere.
A molti gestori e Associazioni di categoria del settore extralberghiero, che hanno attualmente ospiti nelle loro strutture è sorto il dubbio, più che legittimo, se potevano continuare la loro attività o dovevano,assolutamente e, inequivocabilmente, chiudere le loro attività. A questo punto c’è da chiedersi se e quali siano le attività extralberghiere ancora operanti in questo periodo di coronavirus.

Personalmente posso scrivere che mi sono giunte due segnalazioni: la prima riguarda operai di alcuni cantieri che soggiornano in strutture extralberghiere di Palermo e l’altra tipologia riguarda alcuni ospiti, in campeggi siciliani, che dal nord Italia, passano parte dell’inverno in Sicilia.
Immaginiamo il caos, la confusione, la preoccupazione sia dei gestori che degli ospiti. Se, da un lato, le strutture devono essere chiuse, dall’altro dove vanno gli ospiti? Anche perché, a mio parere, il DPCM di cui sopra ha espresso due concetti in assoluta antitesi: sospendere l’attività ricettiva extralberghiera e bloccare il movimento delle persone. Nella lingua italiana potremmo pensare ad una “contraddizione in termini”. Ma, come ho scritto sopra, non è il momento delle polemiche, piuttosto, quello delle soluzioni e dell’aiuto a chi lo chiede, ove le norme lo consentano.
Forse c’è una soluzione. Le attività sospese possono essere continuate in via telematica. Prendete visione del successivo art. 1 lettera c) del Dpcm 22/03/2020
a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo eco- nomico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;
c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Alla luce delle considerazioni sopra citate ritengo che, ponendo la massima attenzione ad una corretta gestione “SMART/AGILE”, come cita il DPCM del 22 marzo 2020, si può continuare l’attività ricettiva extralberghiera. Suggerirei di sospendere i servizi di pulizia e cambio biancheria e lenzuola con proprio personale, temo che ciò potrebbe compromettere il concetto di “SMART/AGILE”, piuttosto affiderei detti sevizi in “OUTSOURCING” a ditte specializzate del settore, in proposito ricordo che l’allegato del DPCM 22 marzo 2020 ha previsto la continuazione dell’attività per le imprese di pulizia il cui codice ATECO rientra nella classe 81.

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